Category : Superbonus

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Superbonus 90%, scopriamo insieme tutte le novità (07/04/2023)

Superbonus 90%: cos’è cambiato e cosa possiamo fare

 

Ecco le ultime novità in campo edilizio.

Il Decreto Aiuti Quater, approvato dal Governo Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso, introduce importanti modifiche riguardanti il Superbonus 110%.

Quest’ultimo subisce una riduzione della quota di spesa coperta dall’incentivo, passando al 90% dal 2023, con una successiva diminuzione della percentuale fino al 65% nel 2025.

Cosa cambia per i condomini

Per quanto riguarda i condomini, il DL Aiuti Quater non li coinvolge nel caso in cui entro il 25 novembre 2022 abbiano già presentato la Cila (Comunicazione Inizio Lavori) asseverata per tutti gli interventi edilizi che richiedono una demolizione e ricostruzione dell’edificio.

Per richieste pervenute oltre questa data e fino al 31 dicembre 2023, l’aliquota passerà al 90%.

Le novità per le ristrutturazioni delle villette unifamiliari

Per quanto concerne le ristrutturazioni delle villette unifamiliari, se alla data del 30 settembre 2022 sono stati completati i lavori almeno per il 30% del complessivo (anche senza averli già pagati), l’incentivo al 110% sull’intera spesa sostenuta resta valido fino al 31 marzo 2023, a patto che il soggetto sia persona fisica e non abbia fatto richiesta per oltre due immobili.

Per tutti gli altri soggetti, a partire dal 1 gennaio 2023, l’incentivo sarà al 90%, fermo restando che l’unità immobiliare oggetto di intervento edilizio sia l’abitazione principale del contribuente e che il quoziente familiare sia inferiore ai 15.000 euro.

Infine, ai fini della valutazione delle richieste del superbonus, non verrà più utilizzato l’ISEE, ma il cosiddetto “quoziente familiare”, indice che tiene conto del reddito della famiglia diviso per il numero di componenti del nucleo.

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Superbonus 110 %, ecco cosa cambia nel 2022

Superbonus 110%, la guida definitiva con le novità 2022

L’agevolazione del Superbonus è stata prorogata per altri due anni e resterà in vigore fino al 2023. Nel 2024 l’aliquota poi scenderà al 70% e nel 2025 al 65%.
Per poter sfruttare il Superbonus, occorre un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’Ape (Attestazione di prestazione energetica).

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sono diventati pienamente operativi i decreti riguardanti il Superbonus e il Sismabonus al 110%, introdotti dal decreto Rilancio.
L’obiettivo è favorire gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, nonché l’installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

 

In questo link possiamo visionare la gazzetta ufficiale.

Sul sito del ministero dello sviluppo economico, possiamo vedere tutte le novità di questo super bonus 110%.

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IL SUPERBONUS DEI CAM: isolanti termici e acustici

IL SUPERBONUS DEI CAM: isolanti termici e acustici

Il Decreto Rilancio ha disposto l’innalzamento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico o altri interventi di riqualificazione.

Questo Superbonus è usufruibile per le spese occorse nel periodo che va dal primo luglio 2020 a fine giugno 2022, a condizione che i materiali utilizzati negli interventi soddisfino i criteri ambientali minimi (CAM). Al posto della fruizione diretta della detrazione esiste la possibilità di scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori oppure la cessione del credito corrispondente alla detrazione, per esercitare questa opzione si dovrà inviare una comunicazione.

 

Cosa sono i CAM?

I Criteri Ambientali Minimi sono stati introdotti nel settore dell’edilizia pubblica l’11 ottobre 2017 dal Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito del Decreto Rilancio vengono adottati anche per l’edilizia privata.

I materiali edili devono sottostare a rigidi criteri selettivi:

  • Dei materiali edilizi e dei prefabbricati deve poter essere sottoposto a demolizione selettiva ed essere riutilizzabile o riciclabile almeno il 50% del peso totale dell’edificio. Inoltre il 15% di questa percentuale deve essere costituito da materiali non strutturali;
  • Il peso della materia riutilizzata o riciclata nei materiali deve raggiungere il 15% del peso totale dei materiali utilizzati e il 5% della percentuale deve essere composto da materiali non strutturali;
  • Additivi a base di cadmio, cromo VI, piombo, arsenico e selenio in concentrazioni superiori allo 0,010% non devono essere aggiunti in modo intenzionale ai materiali. Le sostanze SVCH (Substances of Very High Concern) devono essere inferiori allo 0,1% peso/peso, e inoltre non possono essere utilizzate sostanze o miscele classificate come pericolose dalla normativa.

CAM per gli isolanti termici e acustici

Per gli addetti ai lavori non è più sufficiente conoscere gli aspetti energetici dei materiali ma è necessario conoscerne anche gli aspetti ambientali e di conseguenza optare per materiali riciclati, ricordando che il progetto esecutivo deve essere conforme ai CAM.
I materiali isolanti in fibra di legno rispettano i CAM, ma sarà possibile utilizzare anche altri materiali. In un’analisi del ciclo di vita del materiale andrà valutato l’impatto ambientale.

Nell’ambito dei materiali isolanti troviamo quindi criteri più specifici:

  • I materiali non devono essere prodotti con agenti espandenti che abbiano un potenziale di riduzione dell’ozono;
  • Non si possono utilizzare dei ritardanti di fiamma oggetto di restrizioni o divieti derivanti dalle normative;
  • Gli agenti espandenti prodotti da una resina di polistirene espandibile devono essere inferiori al 6% del peso totale del prodotto;
  • Quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica, i materiali non devono essere prodotti con catalizzatori al piombo;
  • Le lane minerali usate nei materiali devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e S.M.I.;
  • Se i prodotti contengono almeno uno degli elementi indicati in tabella devono essere composti da materiali riciclati o riutilizzati nelle percentuali previste:

Tabella Cam isolanti termici super bonus

Tutti i materiali devono avere una Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) che ne indichi la percentuale proveniente da materia riciclata, oppure una certificazione di prodotto derivante da organismi di valutazione che espliciti il bilancio di massa attestando il contenuto di riciclato.

E’ quindi molto importante affidarsi ad aziende specializzate nel settore, come la Tecno Coperture s.r.l., in possesso di tutte le certificazioni che attestano la rispondenza dei materiali isolanti da noi utilizzati ai requisiti CAM, in modo da salvaguardare l’ambiente e non incorrere in intoppi per l’ottenimento del super bonus.

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